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Sei qui » Home » INFISSI » Incentivi statali » Guida alle detrazione 50% per riqualificazione energetica dei serramenti

Guida alle detrazione 50% per riqualificazione energetica dei serramenti

Gennaio 3, 2018 scritto da William Bisacchi

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Incentivo statale 50% 2021 per infissi

Indice

  • Incentivo statale 50% 2021 per infissi
  • a chi spetta l’incentivo?
    • REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
    • ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
    • ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Per tutto il 2021 è possibile detrarre il 50% della spesa totale (iva compresa) sull’acquisto e l’installazione delle nuove finestre, porte e prodotti abbinati come persiane, tapparelle e accessori integrati.

Non dovete fare niente, state comodi, pensiamo a tutto noi.

 

Il tetto massimo di detrazione prevista è di 60.000 euro (che equivale a una spesa massima di 120.000,00 euro) suddivisi in 10 rate annuali.

a chi spetta l’incentivo?

1) Nello specifico, il bonus spetta a:

– Proprietari di Immobili;

– Titolari di diritti pedonali di godimento sull’immobile oggetto di detrazione, ovvero, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

– Nudi proprietari;

– Locatari e comodatari;

– Soci di cooperative;

– Imprenditori individuali se l’immobile non è ad uso strumentale;

– società semplici, in nome collettivo, in accomandata semplice e soggetti equiparati, imprese famigliari con le stesse modalità degli imprenditori individuali.

2) Familiare convivente con il proprietario o possessore dell’immobile oggetto dell’agevolazione:

  • coniuge;
  • parenti entro il terzo grado;
  • affini entro il secondo grado.

 

Alla Bisacchi siamo molto esperti sull’incentivo statale del 50%
Vieni in sede e ti mostreremo come è conveniente risparmiare.
Con noi usufruire dell’incentivo è facile, pensiamo a tutto noi!

Per chi vuole approfondire ecco il Vademecum enea:

 

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 37).
• in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
• deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di 1.8w

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti e suoi elementi accessori,

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
• in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
• nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013,
l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°67.

b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità: (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°70 e si seguano le procedure in essa riportate)
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:

• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”;
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”);

 

ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA

Nel caso di lavori a cavallo di date in cui è stata modificata l’aliquota di detrazione bisogna considerare questi due principi:
-per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (principio di cassa);
-per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (principio di competenza).

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William Bisacchi consulente infissi con esperienza di oltre 30 anni nel settore (1988-2021).
Ha aiutato oltre 3500 clienti consigliando e installando 35.000 finestre.
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