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Incentivo statale 50% 2023-2024 per infissi
Per tutto il 2023-2024 è possibile detrarre il 50% della spesa totale (iva compresa) sull’acquisto e l’installazione delle nuove finestre, porte e prodotti abbinati come persiane, tapparelle e accessori integrati.
Non dovete fare niente, state comodi, pensiamo a tutto noi.
Il tetto massimo di detrazione prevista è di 60.000 euro (che equivale a una spesa massima di 120.000,00 euro) suddivisi in 10 rate annuali.
a chi spetta l’incentivo?
1) Nello specifico, il bonus spetta a:
– Proprietari di Immobili;
– Titolari di diritti pedonali di godimento sull’immobile oggetto di detrazione, ovvero, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
– Nudi proprietari;
– Locatari e comodatari;
– Soci di cooperative;
– Imprenditori individuali se l’immobile non è ad uso strumentale;
– società semplici, in nome collettivo, in accomandata semplice e soggetti equiparati, imprese famigliari con le stesse modalità degli imprenditori individuali.
2) Familiare convivente con il proprietario o possessore dell’immobile oggetto dell’agevolazione:
- coniuge;
- parenti entro il terzo grado;
- affini entro il secondo grado.
Alla Bisacchi siamo molto esperti sull’incentivo statale del 50%
Vieni in sede e ti mostreremo come è conveniente risparmiare.
Con noi usufruire dell’incentivo è facile, pensiamo a tutto noi!
Per chi vuole approfondire ecco il Vademecum enea:
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 37).
• in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444/68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
• deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di 1.8w
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti e suoi elementi accessori,
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del cliente o calcolato secondo le modalità indicate nella nostra faq n°39) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
• in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
Inoltre:
un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
• all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
• in un’autocertificazione del produttore;
• nell’asseverazione.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
• nel caso di interventi che non interessano singole unità immobiliari, dal 4 agosto 2013,
l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.). Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nostra faq n°67.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o nel caso di interventi di riqualificazione energetica di basso impatto (ad esempio la sostituzione di infissi), come da dichiarazione di conformità: (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°70 e si seguano le procedure in essa riportate)
1) solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:
• Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;
2) in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:
• Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”;
• Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”);
ASPETTI FISCALI – PRINCIPIO DI CASSA E DI COMPETENZA
Nel caso di lavori a cavallo di date in cui è stata modificata l’aliquota di detrazione bisogna considerare questi due principi:
-per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali fanno fede le date di pagamento (principio di cassa);
-per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali fanno fede le date delle fatture (principio di competenza).
Buongiorno,
una domanda circa il limite imposto dalla normativa per il quale e’ possibile usufruire della detrazione sugli infissi solo nel caso di sostituzione di quelli esistenti e non di nuova istallazione. Nel caso di una ristrutturazione con ampliamento in cui sono previste nuove aperture, si possono detrarre comunque le spese per sostituzione degli infissi esistenti nella restante parte dell’immobile lasciando fuori dalla detrazione quelle per gli infissi della parte ampliata e/o nuove aperture?
Grazie molte. Cordiali saluti
Salvatore
certamente
Buongiorno, volevo un’ informazione, ho sostituito gli infissi nel 2022 con il 50% di sconto in fattura.
Vorrei sapere se posso scaricare la spesa nel 730 quest’anno?
Grazie
Mi dispiace che l’azienda che l’ha servita l’abbia informata così malamente. Se accetta lo sconto in fattura PERDE automaticamente la possibilità di detrazione.
Da chi ha acquistato le finestre?